Finanziamenti infragruppo “discendenti”: la nota dell’Avv. Grattoni su Laboratorio Giuridico (ottobre 2025)

L’Avv. Danilo Giorgio Grattoni, partner e fondatore di 27 Law Firm, ha pubblicato su Laboratorio Giuridico (ottobre 2025) una nota di commento all’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione I civile, in materia di finanziamenti infragruppo “discendenti” e postergazione del credito ai sensi degli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile. La decisione offre un contributo importante al dibattito sulla disciplina dei rapporti finanziari all’interno dei gruppi societari e sul perimetro dell’attività di direzione e coordinamento.

La Corte di Cassazione ha affermato che anche i finanziamenti “discendenti” – cioè quelli erogati dalla controllante a favore della controllata tramite l’intermediazione di un’altra società del gruppo – rientrano nell’ambito applicativo della postergazione legale, quando l’operazione sia riconducibile alla direzione unitaria esercitata dal vertice del gruppo. Conta, dunque, la sostanza economico-giuridica dell’operazione, non la sua configurazione formale. L’interposizione societaria non può essere utilizzata come schermo per sottrarre il flusso finanziario alle regole di tutela dei creditori.

La vicenda trae origine da un gruppo in cui la capogruppo aveva sostenuto una società in difficoltà, dichiarando di surrogarsi nel credito di un’ex dipendente della fallita e rivendicando il privilegio ex art. 2751-bis c.c. La Cassazione ha respinto la tesi della surrogazione privilegiata, qualificando l’intervento come finanziamento soci in situazione da conferimento. Di conseguenza, il credito è stato considerato postergato rispetto agli altri creditori, in coerenza con la finalità protettiva della norma e con l’esigenza di evitare pratiche di sottocapitalizzazione occulta.

L’Avv. Grattoni evidenzia come la Corte adotti un approccio sostanziale e antielusivo, fondato sull’effettività della direzione e del coordinamento. L’articolo 2497-sexies c.c. prevede, infatti, una presunzione di direzione unitaria in presenza di controllo, anche mediato: ciò sposta l’onere della prova sull’eventuale assenza di coordinamento da parte di chi contesti l’applicazione della postergazione. Ne deriva che, quando il finanziamento risponde alla logica di sostegno di gruppo e non a un rapporto autonomo di credito, esso deve essere trattato come apporto di rischio e quindi postergato.

La pronuncia riafferma così un principio di diritto destinato a incidere sulla prassi societaria: devono considerarsi postergati anche i finanziamenti effettuati, nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento infragruppo, da parte della società controllante in favore della controllata tramite l’intermediazione di altra società a sua volta controllata. In tal modo, la Cassazione rafforza la tutela della par condicio creditorum e contrasta l’uso distorto dell’interposizione societaria come strumento per aggirare i divieti previsti dagli articoli 2467 e 2497-quinquies c.c.

La nota, pubblicata su Laboratorio Giuridico – ottobre 2025, inserisce questa decisione nel più ampio percorso interpretativo volto a valorizzare la sostanza economica rispetto alla forma giuridica e a richiamare i gruppi di imprese a criteri di capitalizzazione trasparente. Il principio che emerge è chiaro: nel diritto dei gruppi, ciò che conta non è come l’operazione si presenta, ma la funzione che effettivamente svolge.

Per approfondire altre pubblicazioni dell’Avv. Grattoni: pagina dedicata alle pubblicazioni.