Diritto della crisi e dell’insolvenza: la nota dell’Avv. Grattoni su Laboratorio Giuridico (marzo 2026)

Nell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dai creditori e proseguita dal curatore ai sensi dell’art. 66 l. fall., l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. c), l. fall. è qualificata dalla Corte di Cassazione come eccezione in senso stretto, con conseguente soggezione alle preclusioni assertive e non rilevabilità d’ufficio.

La nota esamina una decisione della Corte di Cassazione dell’11 febbraio 2026 n. 3056, soffermandosi sullo statuto processuale dell’esenzione revocatoria e sulla sua incidenza nell’ambito della revocatoria ordinaria esercitata o proseguita dal curatore. L’analisi evidenzia come tale esenzione introduca fatti impeditivi ulteriori rispetto alla fattispecie costitutiva della domanda e richieda specifiche allegazioni relative, in particolare, al giusto prezzo e alla destinazione dell’immobile ad abitazione principale dell’acquirente.

Il contributo ricostruisce il ragionamento della Corte attraverso la distinzione tra mere difese ed eccezioni e, successivamente, tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto, individuando il discrimine nella necessità di una iniziativa assertiva della parte per l’introduzione nel processo della fattispecie impeditiva. In tale prospettiva, l’efficacia impeditiva dell’esenzione non emerge automaticamente dagli atti, ma richiede una allegazione tempestiva idonea a incidere sul thema decidendum e sul thema probandum.

La nota dà conto, inoltre, dei profili processuali affrontati dalla decisione, tra cui la tardività della deduzione dell’esenzione nella comparsa conclusionale, la funzione delle preclusioni assertive, la distinzione tra allegazione e rilevazione e i limiti del potere officioso del giudice rispetto ai fatti impeditivi che postulano una iniziativa della parte.

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