La Cassazione civile, sez. I, con sentenza 20 aprile 2026, n. 10271, interviene sui limiti applicativi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII nel concordato preventivo in continuità aziendale, precisando il rapporto tra accoglimento del reclamo avverso l’omologazione, conferma della sentenza del tribunale e riconoscimento del risarcimento al reclamante.
La pronuncia riguarda un concordato preventivo in continuità diretta proposto da una società utilizzatrice di un complesso alberghiero condotto in forza di un contratto di leasing. La proposta incideva sulle condizioni economiche del rapporto pendente, prevedendo la riduzione dei canoni, il superamento del meccanismo di indicizzazione e il trasferimento di parte del valore economico sul prezzo finale di riscatto. Le società titolari dei diritti derivanti dal leasing proponevano reclamo contro l’omologazione, deducendo l’illegittimità della modifica unilaterale del contratto.
La Corte d’appello aveva accolto la censura relativa alla violazione dell’autonomia negoziale, ma aveva confermato l’omologazione ai sensi dell’art. 53, comma 5-bis, CCII, ritenendo prevalente l’interesse alla prosecuzione dell’attività e rinviando a una fase successiva la determinazione del pregiudizio risarcibile.
La Cassazione esclude che la conferma dell’omologazione possa operare come strumento generale di conservazione del concordato illegittimo. Il meccanismo previsto dall’art. 53, comma 5-bis, CCII resta circoscritto ai casi in cui il reclamo riguardi la convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria e il pregiudizio del reclamante sia riconducibile a una perdita monetaria individuale suscettibile di compensazione mediante risarcimento.
Diversa è l’ipotesi in cui il reclamo investa un vizio di legittimità della proposta, la struttura del piano o la disciplina dei rapporti giuridici pendenti. In tali casi, il risarcimento non può sostituire la rimozione del vizio, perché la proposta concordataria non può imporre unilateralmente la modificazione di un contratto pendente al di fuori degli strumenti previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza.
La decisione chiarisce anche che la richiesta di conferma dell’omologazione deve provenire dal proponente il concordato, poiché il riconoscimento del risarcimento comporta un aggravio delle obbligazioni poste a carico del piano. Non è invece necessaria l’adesione del creditore reclamante, fermo il diritto al ristoro nei casi in cui ricorrano i presupposti della norma.
Ulteriore profilo centrale riguarda l’interesse generale dei creditori e dei lavoratori. La continuità aziendale non coincide automaticamente con tale interesse, ma costituisce il presupposto applicativo della disposizione. Il giudice del reclamo deve accertare in concreto e motivare specificamente la prevalenza dell’interesse generale rispetto al pregiudizio del reclamante.
La Cassazione afferma infine che, quando la conferma dell’omologazione sia consentita, il danno deve essere liquidato contestualmente nella stessa decisione. Il rinvio a una fase successiva non è compatibile con la funzione dell’omologazione, perché l’importo del risarcimento incide sul fabbisogno concordatario e sulla verifica della perdurante fattibilità del piano.
Il concordato in continuità può essere confermato nonostante l’accoglimento del reclamo solo quando il vizio sia economicamente compensabile. La conferma non è consentita quando la proposta abbia oltrepassato i limiti legali della ristrutturazione, incidendo su autonomia privata, contratti pendenti o condizioni di legalità del piano.
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