{"id":530,"date":"2022-04-22T17:57:28","date_gmt":"2022-04-22T15:57:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.27law.com\/?p=530"},"modified":"2025-09-01T16:38:03","modified_gmt":"2025-09-01T16:38:03","slug":"da-pacha-mama-ai-diritti-della-terra","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.27law.com\/en\/da-pacha-mama-ai-diritti-della-terra\/","title":{"rendered":"Da Pacha Mama ai diritti della Terra"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-left wp-block-paragraph\"><em>La spinta pi\u00f9 progressista per i diritti della Natura sta facendosi strada dai Paesi le cui comunit\u00e0 vivono in maggiore armonia con la Madre Terra<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-base-color has-css-opacity has-base-background-color has-background aligncenter is-style-dots\" style=\"margin-top:20px;margin-bottom:20px\"\/>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#Problematica-Ambientale\" data-type=\"internal\" data-id=\"#Problematica-Ambientale\">La&nbsp;problematica ambientale<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Ecuador\">Ecuador, il pioniere del nuovo orientamento<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Natura\">Il diritto della Natura attraversa i secoli<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Sentenze\">Due sentenze storiche contro<\/a>\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"#Condanne\">La condanna per Shell e il duty of care<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#CO2\" data-type=\"internal\" data-id=\"#CO2\">Obbligo di ridurre le emissioni di C02<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Diritti-della-Natura\">Diritti della Natura, un passaggio culturale<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"#Approfondimenti\">Approfondimenti<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-text-color has-base-color has-css-opacity has-base-background-color has-background aligncenter is-style-dots\" style=\"margin-top:20px;margin-bottom:20px\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"Problematica-Ambientale\">La&nbsp;<strong>problematica ambientale<\/strong>&nbsp;<strong>in quest\u2019epoca sta entrando in maniera dirompente nelle discussioni politiche e giuridiche&nbsp;<\/strong>in quasi tutti gli angoli del globo. La trattazione giuridico normativa dei diritti della \u201cterra\u201d, non intesa quale ecosistema nel quale viviamo, ma quale vero e proprio&nbsp;<strong>soggetto dotato di personalit\u00e0 giuridica<\/strong>, e la conseguente attribuzione di veri e propri diritti, presenta un perimetro argomentativo, significativo, complesso, per un lettore \u201cnon addetto ai lavori\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si tratta di un vero e proprio&nbsp;<strong>orientamento innovatore<\/strong>, per non dire una rivoluzione copernicana, che si mostra in diversi contesti e molteplici aspetti. Basti pensare che vi sono Paesi dove questo&nbsp;<strong>nuovo modo di concepire la natura o le sue entit\u00e0 viene affermata nei testi costituzionali<\/strong>, o pi\u00f9 in generale nei testi normativi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tra questi Stati ci sono l\u2019<strong>Ecuador<\/strong>, la&nbsp;<strong>Bolivia<\/strong>, la&nbsp;<strong>Nuova Zelanda<\/strong>&nbsp;e l\u2019<strong>Uganda<\/strong>. Altri Paesi, quali&nbsp;<strong>Colombia, India e Bangladesh<\/strong>,&nbsp;<strong>Cile<\/strong>,&nbsp;<strong>Panama<\/strong>, percorrono una simile strada in via giurisprudenziale.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Ecuador\">Ecuador, il pioniere del nuovo orientamento<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Ecuador nel 2008 \u00e8 stato il primo Stato sovrano a introdurre una&nbsp;<strong>norma di rango costituzionale che tutela la natura o come da loro definita \u201cPacha Mama\u201d (Madre Terra):<\/strong>&nbsp;nella fattispecie,&nbsp;<strong>l\u2019art. 71 della Costituzione ecuadoregna<\/strong>&nbsp;stabilisce che:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-style-plain is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\" style=\"font-size:18px;font-style:italic;font-weight:400\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenersi, rigenerarsi attraverso i propri cicli vitali, la propria struttura, le proprie funzioni e i propri processi evolutivi.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, sempre lo Stato ecuadoregno, nel 2014 ha fondato nella propria capitale Quito il primo Tribunale Internazionale per i diritti della Natura (<strong>International Rights of Nature Tribunal<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non v\u2019\u00e8 dubbio che il solco tracciato dall\u2019Ecuador, seguito anche dai Paesi sopra citati, integri una visione tangibilmente innovativa, sul piano culturale, sociale, politico e giuridico. Ma tale approccio non deve stupirci pi\u00f9 di tanto, in quanto si tratta di Paesi molto legati alle tradizioni giuridiche dei \u201c<strong>Ctoni<\/strong>\u201d, termine utilizzato da&nbsp;<strong>E.Goldsmith<\/strong>&nbsp;(Edward Goldsmith, fondatore dell\u2019Ecologist e figura primaria nel panorama ecologista mondiale, morto nel 2010) per definire i&nbsp;<strong>popoli che vivono in stretta armonia con la terra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Natura\">Il diritto della Natura attraversa i secoli<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il riconoscimento del diritto alla Natura, che include anche quello della Terra, quale elemento imprescindibile di cui \u00e8 composta, trova quindi la propria sorgente \u201cgiuridica\u201d in una dottrina che prende vita dalle<strong>&nbsp;comunit\u00e0 indigene.<\/strong>&nbsp;Infatti,&nbsp;<strong>le tradizioni giuridiche ctonie, derivanti dalle popolazioni autoctone di ciascun territorio, pongono da sempre l\u2019ambiente al centro del proprio \u201cdiritto<\/strong>\u201d; pur in assenza di norme scritte,&nbsp;<strong>le leggi orali attraversano i secoli<\/strong>&nbsp;e tramandano il primato della natura sull\u2019uomo, conferendole in molti casi una connotazione sacra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le tradizioni giuridiche moderne, fondate sui sistemi di civil law e di common law, seppur con tempistiche e fasi differenti stanno assorbendo molti di questi concetti<\/strong>, facendone parte integrante del proprio ordinamento interno e del dibattito internazionale: \u00e8 un esempio di come&nbsp;<strong>le tradizioni giuridiche del mondo siano in continuo dialogo tra loro<\/strong>, influenzandosi a vicenda ed attingendo a contenuti reciproci.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Sentenze\">Due sentenze storiche contro Shell<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una dimostrazione concreta di come tale dialogo abbia incominciato a far germinare i primi frutti, quantomeno a livello giuridico, \u00e8 rinvenibile anche da&nbsp;<strong>due recenti pronunce, che potremmo definire epocali quanto alla tutela dell\u2019ambiente<\/strong>&nbsp;e&nbsp;<strong>dei diritti della terra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali sentenze hanno entrambe riguardato, non gi\u00e0 uno stato sovrano, ma un soggetto privato, la multinazionale anglo olandese degli idrocarburi e gas Royal Dutch Shell Plc\/Koninklijke Nederlandse Shell NV, nota alle cronache anche solo con il nome di \u201c<strong>Shell<\/strong>\u201d, che \u00e8 considerata la<strong>&nbsp;prima compagnia dell\u2019occidente operante nel settore petrolifero, nell\u2019energia e nella petrolchimica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prima pronuncia, emessa il 29 gennaio 2021 dalla&nbsp;<strong>Corte d\u2019Appello dell\u2019Aia<\/strong>, ha definito una causa, iniziata nel lontano 2008 da quattro contadini nigeriani e alcuni abitanti dei villaggi di Oruma, di Goi e di Ikot Ada Udo insieme, con il supporto di Milieudefensie \u2013 filiale dell\u2019Ong olandese Friends of Earth -, contro&nbsp;<strong>Shell Nigeria<\/strong>, societ\u00e0 controllata da Shell. La causa riguardava un episodio di&nbsp;<strong>inquinamento da idrocuraburi<\/strong>, correlato all\u2019inquinamento delle loro terre avvenuto tra il 2004 e il 2007 dalle fuoriuscite di greggio, fenomeno noto anche come \u201c<strong>oil spill<\/strong>\u201d, cio\u00e8 lo sversamento di petrolio nel terreno e\/o nelle acque.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo 13 interminabili anni di contenzioso, le prove portate in giudizio hanno dimostrato che l\u2019<em>oil spill<\/em>&nbsp;ha inquinato in modo pressoch\u00e9 irrimediabile i campi agricoli e le vasche per l\u2019itticoltura di tre villaggi sul Delta del fiume Niger.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Oltre a ci\u00f2, i querelanti hanno lamentato e documentato che decenni di i<strong>nquinamento legato all\u2019estrazione del petrolio<\/strong>&nbsp;\u2013 Shell esercita attivit\u00e0 estrattiva in quell\u2019area sin dal 1958 \u2013&nbsp;<strong>hanno avuto un grave impatto sulla vita e sulla salute delle persone<\/strong>, a causa dello stravolgimento dell\u2019ecosistema locale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vi \u00e8 un dato che pi\u00f9 di ogni altro segna la misura della gravit\u00e0 dell\u2019inquinamento di quella parte di terra nigeriana imputabile a Shell Nigeria: \u00e8 stato stimato che&nbsp;<strong>gli abitanti del Delta del Niger abbiano un\u2019aspettativa di vita di almeno 10 anni inferiore alla media del paese<\/strong>&nbsp;e, pi\u00f9 in generale, si \u00e8 stimato che all\u2019incirca&nbsp;<strong>16.000 neonati ogni anno muoiono<\/strong>&nbsp;per patologie legate all\u2019inquinamento ambientale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"Condanne\">La condanna per Shell e il duty of care<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sulla base di quanto accertato e documentato durante le varie fasi della controversia, la pronuncia ha statuito che Shell, per il tramite della controllata Shell Nigeria, dovr\u00e0 risarcire le comunit\u00e0 del sud della Nigeria, insediate nel delta del fiume Niger, versando loro la&nbsp;<strong>somma di Euro 95 milioni<\/strong>&nbsp;che spettano ai querelanti e ai loro concittadini, oltre ad accollarsi tutti i&nbsp;<strong>costi di bonifica<\/strong>, per quanto possibile, e, comunque, dovr\u00e0 anche assicurarsi di installare un sistema tecnologicamente avanzato di rilevamento di eventuali perdite dalle condotte di greggio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale verdetto della Corte d\u2019Appello dell\u2019Aja pu\u00f2 ben definirsi storico per il principio di diritto introdotto con tale pronuncia: infatti,&nbsp;<strong>per la prima volta, un tribunale internazionale ha ritenuto la multinazionale anglo olandese responsabile per il suo duty of care<\/strong>, vale a dire l\u2019implicito&nbsp;<strong>dovere di diligenza e cura&nbsp;<\/strong>nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 imprenditoriale anche all\u2019estero, sul presupposto dell\u2019<strong>inammissibilit\u00e0 del c.d. doppio standard:<\/strong>&nbsp;la Corte ha infatti rilevato come tali condotte illecite non sarebbero mai state tollerate in Olanda e parimenti, applicando lo stesso parametro \u201cinterno\u201d, non potrebbero esserlo in nessun altro stato estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seconda pronuncia costituisce un ulteriore pesante sconfitta, subita a distanza di pochi mesi, dalla multinazionale anglo-olandese del Oil &amp; Gas, afferente ad un tema correlato a quello oggetto della sentenza del 29 gennaio 2021 e di strettissima attualit\u00e0: la&nbsp;<strong>transizione energetica nel contesto della c.d. green economy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il caso delle&nbsp;<strong>emissioni C0<sub>2<\/sub><\/strong>&nbsp;era stato sollevato nel 2019 dalla filiale olandese di&nbsp;<strong>Friends of the Earth<\/strong>, la medesima ONG che ha affiancato gli abitanti del Delta del Niger con la propria filiale locale Milieudefensie nella controversia sopra menzionata, e sostenuto da altri sei gruppi e pi\u00f9 di 17 mila cittadini olandesi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con la sentenza del 26 maggio 2021&nbsp;<strong>il Tribunale distrettuale de L\u2019Aia, sezione Commercio ed Imprese, ha imposto a Shell di ridurre immediatamente le emissioni di&nbsp;C0<sub>2<\/sub>&nbsp;del 45%<\/strong>&nbsp;rispetto ai livelli del 2019 e, comunque, entro il 2030, in linea con l\u2019obiettivo di mantenere l\u2019aumento medio della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, attraverso una profonda modifica della politica aziendale.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"CO2\">Obbligo di ridurre le emissioni di C0<sub>2<\/sub><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza poggia sul complicato dogma che porta all\u2019applicazione nei confronti dell\u2019azienda operante nel settore Oil &amp; Gas dello&nbsp;<strong>standard di diligenza<\/strong>&nbsp;non scritto, che il Tribunale ha compilato tenendo conto dei fatti, del diritto e di standard accettati a livello internazionale, ravvisando non una violazione gi\u00e0 perpetrata, ma un\u2019imminente possibile violazione, attraverso la comparazione tra la Sezione 162 del VI libro del Codice civile olandese, in materia di responsabilit\u00e0 extracontrattuale e lo \u201c<strong>standard of care<\/strong>\u201d dettato dall\u2019<strong>Accordo di Parigi,<\/strong>&nbsp;valutato quale misura da applicare per l\u2019analisi della policy aziendale del Gruppo di societ\u00e0 facenti parte di Shell.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte territoriale de L\u2019Aia, quindi, perseguendo questa posizione, ha accolto il ricorso presentato da associazioni ambientaliste, organizzazioni non governative e supportato da oltre 17mila cittadini,&nbsp;<strong>obbligando la multinazionale a rispettare quanto previsto dall\u2019Accordo di Parigi circa le emissioni di gas ad effetto serra<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sentenza rappresenta un unicum nel panorama giuridico internazionale, dal momento che&nbsp;<strong>istituti non scritti, standard e soft law hanno costituito le fondamenta giuridiche del dispositivo statuito dalla Corte<\/strong>,&nbsp;<strong>arrivando a colpire sia le emissioni dirette del gruppo, sia quelle indirette&nbsp;<\/strong>imputabili ai singoli consumatori olandesi che, paradossalmente, hanno presentato ricorso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale sentenza pu\u00f2 ben definirsi storica almeno per due ordini di ragioni:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) ha creato un precedente importantissimo, perch\u00e9&nbsp;<strong>\u00e8 la prima volta che la giustizia si \u00e8 trovata a ordinare a una impresa di emettere meno C0<sub>2<\/sub><\/strong>, imponendole di modificare la propria politica aziendale;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) \u00e8 la prima volta in Europa che un\u2019azione civile di questo genere e portata viene rivolta contro un\u2019<strong>azienda privata<\/strong>. Fino ad oggi si \u00e8 sempre posta molta attenzione ai governi e si \u00e8 cercato di agire soprattutto nei loro confronti. Questa sentenza invece parla di un obbligo per&nbsp;<strong>un soggetto privato, che viene obbligato a rispettare quanto previsto dagli Accordi di Parigi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per completezza, va anche detto, che pur riconoscendo l\u2019importanza della sentenza,&nbsp;<strong>la Dottrina si \u00e8 divisa sulla condivisione dei principi&nbsp;<\/strong>e del contenuto di cui la pronuncia si fa latrice, in quanto, come osservato, da alcuni commentatori la transizione energetica non pu\u00f2 e non deve essere ridotta a un tavolo di scontro generazionale, in uno schematico dualistico, tra ci\u00f2 viene ritenuto positivo e ci\u00f2 che viene giudicato negativo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Le imprese tutte sono, ad un tempo, prime attrici e&nbsp;stakeholders<\/strong>&nbsp;di questo processo di sviluppo, ragion per cui nella loro attivit\u00e0 imprenditoriale prospettica devono essere ricondotte in uno schema pi\u00f9 ampio di strategie nazionali ed internazionali, che le impegni nell\u2019ottica della&nbsp;<strong>preservazione di un generale interesse collettivo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Diritti-della-Natura\">Diritti della Natura, un passaggio culturale<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La natura pu\u00f2 e deve essere riconosciuta come soggetto di diritto, ma tale passaggio dovr\u00e0 essere prima culturale e dopo potr\u00e0 essere percepito dalla politica e dalla giurisprudenza dei vari Stati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La prova di quanto affermato \u00e8 data proprio dalle pronunce sopra citate, dalle quali emerge che&nbsp;<strong>il bene primario che viene tutelato dalle Corti non \u00e8 la Natura<\/strong>, quale soggetto di diritti, quanto il bene vita dell\u2019essere umano che deve potersi svolgere e sviluppare, per la sua preservazione, in un ecosistema sano e non inquinato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questa lettura giuridica, per quanto apparentemente vicina alla visione della Natura e, con essa della Terra, quale suo elemento costituente, si pone ad una distanza significativa dalla concezione della Natura quale soggetto di diritto, per come declinata dalle tradizioni giuridiche ctonie, poi tradotte, da alcuni Paesi, in norme costituzionali, legislative e giurisprudenziali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019auspicio \u00e8 che il cammino negoziale intrapreso dai governi orientato all\u2019individuazione, a mio avviso, di insufficienti soluzioni politiche di compromesso alle problematiche ambientali, possa&nbsp;<strong>farsi contaminare dagli aspetti culturali&nbsp;<\/strong>di quei Paesi che, in tema di ambiente e diritti della natura, hanno saputo essere veri innovatori, e aprirsi a soluzioni che pongano alla base della norma un denso e profondo dato culturale che, invero, appartiene, per dirlo alla Goldsmith, agli Ctoni di ogni luogo del mondo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.27law.com\/danilo-giorgio-grattoni\/\" data-type=\"page\" data-id=\"878\">Danilo Giorgio Grattoni<\/a><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Approfondimenti\">Approfondimenti<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Questo articolo \u00e8 stato pubblicato il 21 aprile 2022 su &#8220;<a href=\"https:\/\/www.thegoodintown.it\/da-pacha-mama-ai-diritti-della-terra\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">THE GOOD IN TOWN<\/a>&#8221; nella rubrica &#8220;<a href=\"https:\/\/www.thegoodintown.it\/serie\/law-and-nature\/\">Law and Nature<\/a>&#8220;.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La spinta pi\u00f9 progressista per i diritti della Natura sta facendosi strada dai Paesi le cui comunit\u00e0 vivono in maggiore armonia con la Madre Terra. 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