La composizione negoziata della crisi, disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consente all’imprenditore di affrontare in via negoziale le difficoltà economico-finanziarie con l’assistenza di un esperto indipendente, prevedendo un intervento del tribunale limitato a ipotesi specificamente tipizzate dalla legge. In tale assetto normativo assumono rilievo, in particolare, le misure protettive e il ruolo attribuito all’esperto, anche con riferimento all’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese.
Nel contributo pubblicato su Laboratorio Giuridico, l’Avv. Danilo Giorgio Grattoni prende le mosse dall’ordinanza del Tribunale di Milano del 28 aprile 2025, resa nel procedimento di conferma delle misure protettive richieste ex art. 18 CCII e confermate o modulate ex art. 19 CCII. La decisione è analizzata per la sua portata sistematica in punto di perimetro del sindacato giudiziale nella composizione negoziata, muovendo dalla qualificazione dell’istituto quale strumento negoziale e stragiudiziale e dalla conseguente natura non concorsuale e tendenzialmente non giurisdizionale dello stesso.
La nota ricostruisce il ruolo dell’autorità giudiziaria entro i limiti delineati dal legislatore, richiamando la natura tassativa degli “incidenti” devoluti al tribunale, circoscritti alla conferma delle misure protettive, all’adozione di misure cautelari e alle autorizzazioni espressamente previste dal Codice. In tale cornice, viene esclusa ogni estensione del controllo giudiziale a valutazioni anticipatorie sulla gestione o sulla stabilità degli atti compiuti dall’imprenditore nel corso delle trattative.
L’analisi si concentra, in particolare, sull’iscrizione del dissenso dell’esperto nel registro delle imprese ex art. 21 CCII e sui suoi riflessi nel giudizio relativo alle misure protettive. L’intervento del giudice è ricondotto alla sola determinazione degli effetti dell’annotazione sulle misure, potendo condurre alla revoca o alla modulazione delle stesse; resta invece esclusa sia la possibilità di ordinare la cancellazione dell’iscrizione, sia ogni valutazione anticipata sulla stabilità dell’atto oggetto di dissenso, rimessa alle sedi contenziose tipiche.
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- La rivista completa Laboratorio Giuridico – gennaio 2026 è disponibile sul sito dell’editore.
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