La società a responsabilità limitata conserva, anche dopo la riforma del 2003, una disciplina nella quale la centralità del socio non determina l’attenuazione delle garanzie procedimentali poste a presidio della formazione della volontà sociale. La nota dell’Avv. Danilo Giorgio Grattoni riguarda la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione specializzata in materia di impresa, 7 gennaio 2026, n. 43.
La pronuncia riguarda una deliberazione assembleare di s.r.l. adottata all’esito di una riunione convocata da due soci titolari, complessivamente, della metà del capitale sociale. La compagine era composta da quattro soci, ciascuno portatore di una partecipazione pari al 25%. Gli attori impugnavano la deliberazione deducendo plurimi profili di invalidità, tra cui l’illegittimità della convocazione da parte dei soci, la violazione del diritto di informazione, la contestazione del verbale, il difetto del quorum costitutivo e la violazione dello statuto nella nomina del nuovo organo amministrativo.
Il Tribunale riconosce ai soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale la legittimazione a convocare direttamente l’assemblea. Il riferimento dell’art. 2479 c.c. ai soci legittimati a sottoporre argomenti alla decisione sociale viene letto in senso funzionale: il potere di sottoporre un argomento alla decisione implica, quando necessario, anche il potere di provocare la riunione nella quale la decisione deve essere assunta. La clausola statutaria che attribuisce agli amministratori il potere di convocazione non esclude la prerogativa dei soci qualificati.
L’autonomia statutaria può disciplinare le modalità della convocazione, ma non può comprimere il potere di impulso riconosciuto dall’ordinamento a tutela del corretto funzionamento della società e della partecipazione informata dei soci alle decisioni. Il profilo centrale resta tuttavia distinto dalla regolare attivazione del procedimento assembleare. La convocazione può provenire dai soci qualificati, ma la deliberazione resta assoggettata al rispetto dei quorum costitutivi, delle maggioranze statutarie e dell’assetto organizzativo delineato dall’atto costitutivo.
Il potere di impulso consente di evitare la paralisi dell’organo assembleare, ma non consente di prescindere dalle condizioni che rendono la deliberazione imputabile alla società secondo legge e statuto. La decisione distingue così il potere di attivare il procedimento dalla valida formazione della volontà sociale, secondo quorum e assetto statutario. Nel caso esaminato, lo statuto richiedeva la presenza di soci rappresentanti almeno il 70% del capitale sociale. Tale soglia era raggiunta all’apertura della riunione, ma veniva meno prima della votazione per l’allontanamento di uno dei soci. Il quorum costitutivo non è un requisito meramente iniziale: deve permanere nel momento in cui la deliberazione viene effettivamente adottata, poiché presidia la rappresentatività della decisione.
Ulteriore profilo di invalidità riguarda la nomina di un organo amministrativo composto da due membri, in contrasto con lo statuto, che prevedeva l’amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri. La flessibilità organizzativa della s.r.l. resta così ricondotta a un sistema nel quale i poteri partecipativi dei soci devono esercitarsi entro il perimetro segnato dalla legge e dallo statuto, senza degradare le garanzie procedimentali a elementi meramente formali o istantanei.
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