La società in liquidazione volontaria resta assoggettata all’accertamento dell’insolvenza quando il patrimonio sociale non consenta, in concreto, l’integrale soddisfacimento dei creditori. La capienza dell’attivo non può essere verificata mediante un mero confronto contabile con il passivo, ma richiede una valutazione dell’effettiva possibilità di realizzo dei beni e dei tempi necessari alla loro conversione in denaro.
Nella nota pubblicata su Laboratorio Giuridico, aprile 2026, l’Avv. Danilo Giorgio Grattoni esamina Cass., sez. I civ., 20 marzo 2026, n. 6666, relativa all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società a responsabilità limitata posta in liquidazione volontaria dopo la notificazione dell’istanza introduttiva del procedimento concorsuale. La Corte d’appello aveva revocato la liquidazione giudiziale valorizzando la superiorità dell’attivo sul passivo, quale risultante dalle stime svolte in sede procedurale.
La Cassazione afferma che la deliberazione di scioglimento, una volta iscritta nel registro delle imprese, produce effetti anche se intervenuta nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’insolvenza deve quindi essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione e secondo il criterio proprio della società in liquidazione. Tale criterio non consente, tuttavia, di assumere come decisiva la sola eccedenza patrimoniale.
Per la società in liquidazione, il giudizio sull’insolvenza deve concentrarsi sull’idoneità del patrimonio sociale ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori. La difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può assumere rilievo quando sia sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto al valore contabilizzato. L’attivo rileva, quindi, non solo per il valore stimato, ma per la sua concreta convertibilità in mezzi di pagamento, in misura e in tempi compatibili con la funzione liquidatoria.
La pronuncia ribadisce anche che, in difetto di una diversa determinazione dei soci, il liquidatore dispone del potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione. In tale nozione rientrano gli atti diretti alla conservazione del valore dell’impresa e, ove funzionali al migliore realizzo, anche la prosecuzione provvisoria dell’attività. La liquidazione volontaria non coincide con l’immediata dissoluzione dell’organizzazione produttiva, ma ne muta il fine: dall’esercizio dell’impresa alla realizzazione ordinata del patrimonio. Ogni scelta gestoria deve restare funzionale alla conservazione del valore e non tradursi in un’ingiustificata prosecuzione dell’impresa in danno dei creditori.
Il principio ricostruito dall’Avv. Grattoni valorizza l’effettività del patrimonio quale criterio ordinante del giudizio sull’insolvenza. Un attivo nominalmente superiore al passivo non esclude, di per sé, l’apertura della liquidazione giudiziale, se il suo realizzo risulta incerto, tardivo o non idoneo ad assicurare l’integrale soddisfacimento del ceto creditorio.
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Per approfondire altre pubblicazioni dell’Avv. Grattoni: pagina dedicata alle pubblicazioni.
